Il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto n. 305 del 7 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U. n.11
del 15 gennaio 2007, ha adottato il Regolamento relativo al trattamento dei dati
sensibili e giudiziari nel settore dell’istruzione.
Si tratta di un
provvedimento importante, previsto dagli articoli 20 e 21 del D. L.vo 196/03 e
più volte sollecitato dal Garante per la protezione della privacy, che specifica
i tipi di dati che possono essere trattati dalla scuole, le operazioni che su di
essi sono eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Senza l’adozione del Regolamento, che risponde alle prescrizioni del Garante
non sarebbe stato possibile, nelle scuole, operare il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, dopo il 28 febbraio 2007. In tale data sarebbe scaduta
l’ennesima proroga dei termini stabilita da successivi interventi legislativi
del governo e del parlamento.
Il testo del Regolamento, molto snello ed
essenziale, è suddiviso in 3 articoli nei quali si richiama il D.L.vo 196/03 e
si sottolinea l’obbligo di trattare dati sensibili e giudiziari solo previa
verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga
presso l’interessato. (art. 2)
Sono parte integrante del Regolamento 7 schede che individuano tutti i dati
sensibili e giudiziari trattati dalle scuole, suddividendoli in
ambiti:
Scheda n. 1 – Selezione e reclutamento a TI e TD e gestione
del rapporto di lavoro;
Scheda n. 2 – Gestione del contenzioso e
procedimenti disciplinari;
Scheda n. 3 – Organismi collegiali e
commissioni istituzionali;
Scheda n. 4 – Attività propedeutiche
all’avvio dell’anno scolastico;
Scheda n. 5 – Attività educativa,
didattica e formativa e di valutazione;
Scheda n. 6 – Scuole non
statali (relativamente agli eventuali dati sensibili e giudiziari che emergono
nell’attività di vigilanza e controllo effettuata dall’Amministrazione e dai
dirigenti scolastici delle scuole primarie incaricati della vigilanza sulle
scuole non statali autorizzate);
Scheda n. 7 – Rapporti
Scuola-Famiglie: gestione del contenzioso.
Ogni scheda consente alle scuole di individuare chiaramente i trattamenti
consentiti, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, le fonti
normative, i soggetti esterni pubblici e privati a cui è possibile comunicare i
dati, i tipi di dati trattati. Inoltre è molto importante non perdere di vista
il contesto in cui il trattamento si svolge descritto in maniera riassuntiva
dalle schede medesime.
Ad esempio per le operazioni propedeutiche di avvio
dell’anno scolastico (scheda n.4) non è consentito il trattamento dei dati
relativi alle convinzioni filosofiche, che invece è consentito per la gestione
del contenzioso e procedimenti disciplinari (scheda n.2).
In pratica, le schede, sono molto importanti dal punto di vista operativo e
costituiscono una ”guida” obbligatoria da cui le scuole non possono
derogare.
Ad esempio, nella gestione del rapporto di lavoro (scheda n. 1), i
dati idonei a rilevare l’adesione al sindacato possono essere trattati solo per
operare la ritenuta sindacale e per l’esercizio dei diritti sindacali. Un
trattamento per fini diversi sarebbe illegittimo.
L’adozione del
Regolamento da parte del Ministero non richiede una successiva adozione da parte
delle scuole, obbligate per legge a rispettarlo, ma comporta la necessità di
rivedere e modificare alcuni atti già adottati e i procedimenti interni alla
scuola seguiti nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
E’ necessario infatti che: