Agevolazioni fiscali per le donazioni alle scuole
Il Decreto Legge n. 7/2007 sulle liberalizzazioni è stato convertito in legge venerdì scorso al Senato. L’atteso provvedimento contiene norme innovative in varie materie tra cui i mutui, la telefonia mobile, le libere professioni.
In particolare l’art 13 recante “disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica.
Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle
concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e
nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore” al comma 3
prevede agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni alle istituzioni
scolastiche. Anche per le scuole, quindi, arrivano le stesse agevolazioni
esistenti per le fondazioni per chi vorrà effettuare delle denotazioni a favore
delle scuole medesime. C'è quindi la possibilità per le persone fisiche di
detrarre dall’imposta e per le imprese di dedurre dal reddito le erogazioni
effettuate nei confronti di istituti scolastici (il versamento deve avvenire
tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento). Di seguito il
comma 3, art. 13 del testo approvato al Senato:
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 15, comma 1, dopo la
lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9
b) all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis)
le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale
di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica
e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito
d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemai di pagamento
previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; )
all’articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle
seguenti: «, i-quater) e i-octies)».